IMPIANTI DI DEPURAZIONEDEGLI SCARICHI DOMESTICIED ASSIMILABILI

Generalità

Le notizie e i riferimenti contenuti nel presente capitolo sono illustrativi e non sostitutivi della normativa specifica di settore. Si invita pertanto, per una maggiore chiarezza e conoscenza, a consultare il testo unico ambientale D.lgs 152/06 e s.m.i. e il bollettino ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16-12-2011

REGOLAMENTO

Il nuovo Regolamento della Normativa Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 [Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti (A.E.), ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal Sistema Idrico Integrato (S.I.I.)], in conformità all’art. 100 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, definisce, in particolare:

  • l’assimilazione ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
  • i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;
  • i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento, ai sensi dell’art. 100, comma 3, dello stesso decreto;
  • il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.

PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 4.

Di seguito si riporta un sintetico stralcio illustrativo dei parametri di dimensionamento degli impianti MECV.

COMMA 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E., devono essere sottoposti a trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati “trattamenti appropriati”.

COMMA 2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.

ARTICOLO 5.

Modalità del calcolo degli abitanti equivalenti (A.E.)

COMMA 1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli abitanti equivalenti da servire. Il concetto di abitante equivalente viene utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

COMMA 2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri:

  • richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) ai sensi dell’art. 74 – comma 1 – lettera a) del D. Lgs. 152/2006;
  • richiesta chimica di ossigeno (COD) e volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante applicazione dei seguevalori unitari:

a) 1 A.E. richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) 1 A.E. richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 grammi di ossigeno al giorno;
c) 1 A.E. volume di scarico pari a 200 litri al giorno;
Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante dall’applicazione delle suddette equivalenze.

COMMA 3. I parametri di cui al punto precedente sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.

ARTICOLO 6.

Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti.

COMMA 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed indicati nell’Allegato 2 – Tabella B.

COMMA 3. I valori limite di emissione allo scarico previsti dall’Allegato 2 – Tabella B al presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell’insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo).
Relativamente alla consistenza dell’insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:
a) fino a 50 A.E.;
b) tra 51 e 500 A.E.;
c) tra 501 e 2.000 A.E..

COMMA 4. La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l’efficienza del trattamento appropriato adottato.
L’individuazione del trattamento depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base all’Allegato 3 – Tabella C.

Di seguito si riportano gli Allegati al Regolamento:
ALLEGATO 1 – Tabella A,” Scarichi Assimilabili alle Acque Reflue Domestiche: caratteristiche qualitative”;
ALLEGATO 2- Tabella B, “Limiti allo Scarico per Insediamenti fino a 2.000 A.E. in funzione della consistenza e del recapito finale”;
ALLEGATO 3. Tabella C. “Trattamenti Appropriati per Insediamenti fino a 2.000 A.E. (tali trattamenti si intendono minimi).
Ai sensi dell’art. 6 , comma 7. “I titolari degli scarichi possono proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli individuati nella suddetta Tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento”.

Per ulteriori specifiche circa l’iter autorizzativi e l’assimilazione degli scarichi domestici nonché la disciplina generale degli scarichi, si rimanda al Regolamento regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16dicembre 2011.

ALLEGATO 1 – Tabella A: scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche
ALLEGATO 2 – Tabella B: limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a 2.000 A.E.
ALLEGATO 3 – Tabella C: trattamenti appropriati per insediamenti fino A 2000 A.E.

VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE

RIFERIMENTI NOMATIVI

Estratto dal Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16 dicembre 2011.

Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all’abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul 30-40%. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l’effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione.
Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrate. Si deve, inoltre, prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno anche essere dotate di pozzetto con accesso dall’alto per l’ispezione della vasca e l’estrazione dei fanghi. L’ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione e/o approvvigionamento di acqua potabile.
Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente e prevedere un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerare un ulteriore volume per l’accumulo dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L’estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere, da una a quattro volte all’anno in funzione delle dimensioni della fossa.

VASCHE TIPO IMHOFF

RIFERIMENTI NOMATIVI

Estratto dal Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul bollettino ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16 dicembre 2011.

Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 m3. Sono caratterizzate dalla presenza di due comparti distinti (il primo di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili.
L’ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 metri dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 metri da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.
Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall’alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione.

Il dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti dati:

PRINCIPALI ELEMENTI PER IL DIMENSIONAMENTO

Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento. Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione.

DEPURATORI BIOLOGICI AD OSSIDAZIONE TOTALE

RIFERIMENTI NOMATIVI

Estratto dal Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16 dicembre 2011.

Sono impianti compatti che sfruttano il processo di ossidazione dei fanghi attivi. Tale processo prevede le fasi di aerazione e sedimentazione secondaria. Nella zona (vasca) di ossidazione viene apportata aria tramite diffusori; nella successiva vasca di sedimentazione avviene la chiarificazione del refluo depurato. Costruttivamente, l’impianto è suddiviso in due comparti comunicanti idraulicamente e percorsi in serie dal liquame, realizzato in carpenteria metallica o in struttura prefabbricata. I fanghi di supero devono essere periodicamente estratti ed inviati allo smaltimento.

Gli impianti ad ossidazione totale sono limitati nel loro utilizzo poiché:

  • richiedono energia elettrica, anche se il consumo non è elevato;
  • richiedono manutenzione specializzata;</li>
  • sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore intensità per quanto minore è il numero di utenti.

È dunque auspicabile l’inserimento, idraulicamente a monte, di una fase di omogeneizzazione possibilmente aerata per smorzare quanto meno i picchi di portata.

Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi prefabbricati.
La tipologia di impianto prefabbricata va scelta in funzione del carico inquinante da trattare espresso in A.E. e rispettando le prescrizioni del costruttore per quanto attiene i criteri di dimensionamento e gestione dell’impianto.
Per quanto concerne i criteri per la determinazione dei volumi delle vasche da installare, si può far riferimento ai parametri previsti per gli impianti a fanghi attivi classici quali:

  • carico idraulico specifico 150÷250 l/abitanti per giorno;
  • carico organico specifico 30÷60 g per BOD5 /abitanti per giorno.

GLI IMPIANTI MECV

Gli impianti biologici MECV sono composti da:

  • grigliatura (preferibilmente da intendersi effettuata in vasca Imhoff da installare a monte dell’impianto);
  • omogeneizzazione (per smorzare i picchi di carico organico ed equalizzare il carico idraulico) da inserire soprattutto in presenza di cucine o ristorazione;
  • denitrificazione (per la riduzione dell’azoto nitrico);
  • ossidazione a fanghi attivi (per l’ossidazione della sostanza organica, dell’azoto e del fosforo);
  • sedimentazione secondaria (per la rimozione del fango attivo);
  • disinfezione effluente.

LE QUALITÀ DEGLI IMPIANTI BIOLOGICI MECV

Gli impianti biologici MECV sono:

  • compatti;
  • premontati;
  • dimensionati in funzione degli A.E. secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 26 del 12 dicembre 2011;
  • intesi come trattamento appropriato ai sensi del suddetto regolamento;
  • ad aerazione estesa e quindi privi di odori molesti;
  • di facile gestione e manutenzione;
  • a ridotto consumo energetico;
  • idonei per lo scarico sul suolo in conformità all’Allegato 5 parte III – Tabella 4 del D.Lgs. 152/06;
  • composti dalla fase AN + OX (anossica – ossidativa) per la rimozione della sostanza organica e dell’azoto.

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